LEGGE REGIONALE N

LEGGE REGIONALE N. 6 DEL 3-04-2001
REGIONE LOMBARDIA

MODIFICHE ALLA LEGISLAZIONE PER L'ATTUAZIONE DEGLI
INDIRIZZI CONTENUTI NEL DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA REGIONALE - COLLEGATO ORDINAMENTALE 2001

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA
N. 14
del 6 aprile 2001
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 1

Indice:

Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8  

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
ha apposto il visto
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge regionale

ARTICOLO 3

Riferimenti Normativi PASSIVI

TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 32 del 2002 Articolo 3

(Disposizioni in materia di territorio, ambiente e infrastrutture)
     1. Alla legge regionale 20 ottobre 1998, n. 21 (Organizzazione 
del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti 
territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 
‘Disposizioni in materia di risorse idriche’) sono apportate le 
seguenti modifiche:
a) il comma 4 dell’articolo 2 è sostituito dal seguente:
     “4. Al fine di tutelare la qualità delle risorse idriche e 
ottimizzarne l’uso in un quadro di sviluppo sostenibile del 
territorio, la Regione, in attuazione del decreto legislativo 11 
maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque 
dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente 
il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE 
relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai 
nitrati provenienti da fonti agricole) e successive modifiche ed 
integrazioni, elabora il Piano di tutela delle acque, con il concorso 
e la collaborazione delle Autorità d’ambito e di tutte le parti 
interessate a livello di bacino idrografico e di sub-bacino, sulla 
base degli obiettivi a scala di bacino definiti dalle Autorità di 
bacino nazionali e interregionali.”;
b) il comma 5 dell’articolo 2 è sostituito dal seguente:
     “5. Il Piano di tutela delle acque, avente i contenuti di cui 
all’articolo 44 del d.lgs.152/1999 e relativi allegati, sviluppa tra 
l’altro gli aspetti inerenti:
a)             alla disponibilità della risorsa idrica attraverso una corretta 
quantificazione e caratterizzazione idrologica e idrogeologica dei 
bacini;
b)             alla qualità chimica e biologica della risorsa idrica in 
relazione ai carichi antropici;
c)             agli usi attuali;
d)             alle caratteristiche delle risorse idriche;
e)             al quadro di riferimento per i provvedimenti relativi 
all’utilizzo delle risorse idriche, all'arbitraggio tra gli usi 
concorrenti e alla disciplina degli usi civili e produttivi;
f )            alle parti di bacino idrografico da sottoporre a recupero 
ambientale;
g)             alla disciplina del regime delle concessioni e delle 
autorizzazioni relative all’uso dell’acqua, dettando i parametri per 
gli atti di assenso ed identificando, anche ai fini della loro 
eventuale revoca, le concessioni caratterizzate da scarso rapporto tra 
risorsa idrica consumata e produzione economica, tenendo conto anche 
delle compatibilità ambientali generali.”;
c) il comma 6 dell’articolo 2 è sostituito dal seguente:
     “6. La Giunta regionale, sentite le province, delibera la 
proposta di piano di tutela e le eventuali misure di salvaguardia, ne 
dispone la pubblicazione per estratto sul BURL e la pone in libera 
visione. Entro novanta giorni dalla pubblicazione possono essere 
presentate osservazioni, opposizioni e proposte di modifica. La Giunta 
regionale, previa istruttoria in ordine a osservazioni, opposizioni, 
proposte, adotta il piano e lo trasmette all’Autorità di bacino per 
l’espressione del parere di competenza. La Giunta regionale recepisce 
il parere dell’Autorità di bacino e trasmette il piano al Consiglio 
regionale per l’approvazione.”;
d) dopo il comma 6 dell’articolo 2 è aggiunto il seguente comma 6 bis:
     “6 bis. Il Piano di tutela delle acque costituisce un piano 
stralcio di settore del piano di bacino di cui alla legge 18 maggio 
1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della 
difesa del suolo) per il quale valgono le disposizioni previste 
dall’articolo 17 della medesima legge. Fino all’approvazione del piano 
di tutela, lo strumento pianificatorio di riferimento in materia di 
acquedotti, fognature e collettamento/depurazione è il Piano regionale 
di risanamento delle acque (PRRA) previsto dalla legge 10 maggio 1976, 
n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento) e dalle 
leggi regionali 20 marzo 1980, n. 32 (Censimento e catasto delle acque 
— Piani in materia di tutela delle acque dall’inquinamento) e 26 
novembre 1984, n. 58 (Modifiche alla l.r. 20 marzo 1980, n. 32 
‘Censimento e catasto delle acque — Piani in materia di tutela delle 
acque dall’inquinamento’).”.
     2. Alla legge regionale 12 dicembre 1994, n. 40 (Promozione della 
diffusione di veicoli elettrici dotati di accumulatori e relative 
infrastrutture, nelle aree urbane) sono apportate le seguenti 
modifiche:
a) il titolo della legge è sostituito dal seguente:
     “(Promozione della diffusione di veicoli a minimo impatto 
ambientale, a trazione elettrica o elettrica-ibrida e di veicoli 
alimentati a combustibili gassosi o ricavati da fonti rinnovabili, 
nonché delle relative infrastrutture, nelle aree urbane)”;
b) la lettera a) dell'articolo 1 è sostituita dalla seguente:
“a) la riduzione delle emissioni veicolari e dell’inquinamento 
acustico nei centri urbani, attraverso la diffusione sperimentale di 
veicoli a trazione elettrica o ibrida e di veicoli alimentati a 
combustibili gassosi o ricavati da fonti rinnovabili;”;
c) l’articolo 2 è sostituito dal seguente:
“Art. 2
(Iniziative)
     1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 1, 
la Regione:
a)             incentiva l'acquisto di veicoli elettrici;
b)             incentiva l’acquisto di veicoli alimentati a combustibili gassosi 
o ricavati da fonti rinnovabili;
c)             incentiva la realizzazione di infrastrutture per il rifornimento 
dei veicoli di cui alle lettere a) e b);”
d)             promuove progetti dimostrativi e di diffusione per l’introduzione 
dei veicoli suddetti.”;
d) la lettera b) dell’articolo 3 è sostituita dalla seguente: 
“b)            per infrastrutture di rifornimento, si intendono gli impianti di 
ricarica delle batterie di qualunque tipo e gli impianti di 
distribuzione dei combustibili gassosi o ricavati da fonti 
rinnovabili.”;
e) l'articolo 4 è abrogato;
f) l’articolo 5 è sostituito dal seguente:
“Art. 5
(Incentivazione all'acquisto di veicoli elettrici e di veicoli 
alimentati a combustibili gassosi o ricavati da fonti rinnovabili)
     1. La Regione concede a persone fisiche, giuridiche e ad enti 
pubblici, contributi per l'acquisto o per la locazione finanziaria dei 
veicoli di cui all'articolo 2 nella misura massima del 50% del prezzo 
di listino, IVA esclusa.
     2. La misura del contributo è determinata annualmente dalla 
Giunta regionale tenendo conto della differenza del prezzo dei veicoli 
di cui all'articolo 2 e un veicolo con motore a combustione interna.
     3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, la Giunta regionale determina:
a)             la documentazione da prodursi unitamente alla richiesta di 
contributo ed il termine di presentazione delle relative domande;
b)             i criteri selettivi e prioritari da osservarsi nella concessione 
dei contributi.
     4. La concessione dei contributi è disposta dal dirigente della 
competente struttura regionale; la liquidazione degli stessi è 
disposta previa acquisizione da parte dei beneficiari di copia 
autenticata dei documenti di immatricolazione del veicolo acquistato, 
ovvero, in caso di locazione finanziaria, di copia del contratto.”;
g)             l’articolo 6 è sostituito dal seguente:
“Art. 6
(Realizzazione di progetti di diffusione)
     1. La Giunta regionale finanzia la realizzazione di progetti 
finalizzati alla diffusione dei veicoli di cui all’articolo 2 e 
relative infrastrutture di rifornimento presentati da comuni, enti 
pubblici, aziende municipalizzate, società e consorzi, da selezionarsi 
mediante bando di concorso.
     2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, il dirigente competente 
determina, con il bando di concorso annuale:
a) la documentazione da produrre a corredo della richiesta;
b) le quote massime di contribuzione regionale.
     3. Per effettuare la valutazione dei progetti pervenuti e 
redigere la graduatoria di merito, il dirigente competente istituisce 
un nucleo di valutazione che può avvalersi anche della collaborazione 
di consulenze esterne particolarmente qualificate, attribuite ai sensi 
della legge regionale 22 aprile 1974, n. 21 (Norme per il conferimento 
degli incarichi di consulenza e professionali, per la costituzione di 
commissioni consultive o di studio o per l’indizione di congressi o 
convegni da parte della Giunta regionale).”.
     3. Alla legge regionale 12 maggio 1990, n. 54 (Organizzazione ed 
interventi di competenza regionale in materia di protezione civile) 
sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 dell’articolo 5 è aggiunto il seguente comma 1 bis: 
     “1 bis. La Giunta regionale può concorrere alle iniziative e agli 
interventi individuati dagli enti locali a tutela del territorio e 
delle popolazioni.”;
b) dopo il comma 3 dell’articolo 21 è inserito il seguente comma 3 
bis:
     “3 bis. In caso di proclamazione dello stato di crisi, o in 
situazioni di emergenza ovvero nel caso di missioni di protezione 
civile, la Giunta regionale, con propria deliberazione, può 
autorizzare il dirigente della struttura regionale di protezione 
civile a sostenere, anche mediante aperture di credito, le spese 
ritenute necessarie nell’ambito delle categorie e del tetto di spesa 
individuati nella deliberazione stessa. Con il medesimo atto la Giunta 
regionale può nominare il funzionario delegato per la gestione delle 
aperture di credito.”.
     4. Alla legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6 (Norme 
sull’eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni 
tecniche di attuazione) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 dell’articolo 34 bis è sostituito dal seguente:
     “1. La Giunta regionale, al fine di sviluppare la ricerca e la 
sperimentazione nel settore dell’abbattimento delle barriere 
architettoniche e localizzative, promuove o realizza, d’intesa con gli 
enti competenti, interventi pilota su edifici, spazi e servizi 
pubblici individuati dalla stessa Giunta regionale, con priorità per 
gli edifici destinati a sedi municipali ed attività scolastiche; 
promuove inoltre, previa intesa con i soggetti competenti, interventi 
pilota su edifici, spazi e servizi privati di uso pubblico, compresi 
gli edifici di cui alla l.r. 9 maggio 1992, n. 20 (Norme per la 
realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a 
servizi religiosi).”;
b) dopo l’articolo 34 bis è inserito il seguente articolo 34 ter:
“Art. 34 ter
(Integrazione dei contributi di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 
‘Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle 
barriere architettoniche negli edifici privati’)
     1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 9 della l. 13/1989, 
la Giunta regionale integra i contributi destinati ai soggetti aventi 
diritto per la realizzazione degli interventi finalizzati al 
superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche e 
localizzative in edifici già esistenti, anche se adibiti a centri o 
istituti residenziali per l’assistenza.
     2. Hanno diritto ai contributi:
a) i portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, 
compresa la cecità, ovvero relative alla deambulazione e alla 
mobilità;
b) coloro che abbiano in carico i soggetti di cui alla lettera a), ai 
sensi dell’articolo 12 del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 
(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi);
c) i condòmini degli edifici in cui risiedono i soggetti di cui alla 
lettera a) che hanno contribuito alla realizzazione delle opere di 
abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative.
     3. Per l’erogazione dei contributi di cui al comma 1 si osservano 
le procedure stabilite dalla l. 13/1989.
     4. Quando i soggetti di cui ai commi 1 e 2 rinunciano al 
contributo loro spettante o decadono dalle condizioni per il suo 
ottenimento, il contributo stesso viene restituito 
dall’amministrazione comunale competente alla Tesoreria regionale. La 
restituzione avviene entro sessanta giorni dal verificarsi della 
condizione che ha determinato la rinuncia o la decadenza, trascorsi i 
quali sono dovuti gli interessi moratori. Le somme corrispondenti a 
tali contributi vengono riassegnate dalla Giunta regionale ai soggetti 
di cui alla presente legge, in base a quanto disposto dalla l. 
13/1989.”.
     5. Alla legge regionale 10 settembre 1984, n. 53 (Interventi 
urgenti in materia di approvvigionamento idropotabile per la bonifica 
e la tutela delle falde idriche sotterranee) sono apportate le 
seguenti modifiche:
a) il comma 1 dell’articolo 1 è sostituito dal seguente:
     “1. La Regione, sulla base degli obiettivi fissati nel programma 
regionale di sviluppo ed in conformità alle previsioni del bilancio 
pluriennale, concede contributi in conto capitale e in annualità per 
la progettazione e il finanziamento di opere urgenti, di costruzione o 
di completamento di infrastrutture d’acquedotto realizzate anche 
unitamente agli altri servizi pubblici di rete compatibili e delle 
relative strutture sotterranee multiuso, a: province, comuni, comunità 
montane, consorzi tra enti locali e altri enti pubblici, aziende 
speciali, società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente 
capitale pubblico che gestiscono pubblici servizi.”;
b) dopo il comma 1 dell’articolo 2 è aggiunto il seguente comma 1 bis:
     “1 bis. Sono altresì concessi contributi, nelle misure di cui al 
comma 1:
a)             ai soggetti di cui all’articolo 1 che realizzano interventi nel 
settore dell’approvvigionamento idropotabile utilizzando strumenti di 
programmazione negoziata, nonché ai soggetti promotori di cui 
all’articolo 37 bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro 
in materia di lavori pubblici), e successive modifiche e integrazioni;
b)             ai soggetti gestori del servizio idrico integrato, individuati ai 
sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di 
risorse idriche) e della legge regionale 20 ottobre 1998, n. 21 
(Organizzazione del servizio idrico integrato ed individuazione degli 
ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, 
n. 36 ‘Disposizioni in materia di risorse idriche’), per l’avvio  
dell’attuazione dei piani d’ambito, previo accordo con le relative 
Autorità.”.
     6. Alla legge regionale 28 aprile 1984, n. 23 (Piano di 
interventi urgenti nel settore del disinquinamento) sono apportate le 
seguenti modifiche:
a) l’articolo 1 è sostituito dal seguente:
“Art. 1
(Contributi per opere di disinquinamento)
     1. La Regione, sulla base degli obiettivi fissati nel programma 
regionale di sviluppo ed in conformità alle previsioni del bilancio 
pluriennale, concede contributi in conto capitale e in annualità 
finalizzati alla progettazione, alla realizzazione ed al completamento 
di impianti di depurazione, nonché al completamento ed alla 
costruzione dei condotti di fognatura realizzati anche unitamente agli 
altri servizi pubblici di rete compatibili, e delle relative strutture 
sotterranee multiuso a province, comuni, comunità montane, consorzi 
tra enti locali e altri enti pubblici, aziende speciali, società per 
azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico che 
gestiscono pubblici servizi.”;
b) dopo il comma 1 dell’articolo 2 è aggiunto il seguente comma 1 bis:
     “1 bis Sono altresì concessi contributi, nelle misure di cui al 
comma 1:
a)             ai soggetti di cui all’articolo 1 che realizzano interventi nel 
settore del disinquinamento utilizzando strumenti di programmazione 
negoziata, nonché ai soggetti promotori di cui all’art. 37 bis della 
legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori 
pubblici) e successive modifiche e integrazioni;
b)             ai soggetti gestori del servizio idrico integrato, individuati ai 
sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di 
risorse idriche) e della legge regionale 20 ottobre 1998, n. 21 
(Organizzazione del servizio idrico integrato ed individuazione degli 
ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, 
n. 36 ‘Disposizioni in materia di risorse idriche’), per l’avvio 
dell’attuazione dei piani d’ambito, previo accordo con le relative 
Autorità.”.
     7. Alla legge regionale 12 settembre 1983, n. 70 (Norme sulla 
realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale) sono 
apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 dell’articolo 37 è sostituito dal seguente:
     “2 La cancellazione è disposta con provvedimento del direttore 
generale competente sentita la commissione di cui all’articolo 36, 
comma 1.”;
b) il comma 2 dell’articolo 38 è sostituito dal seguente:
     “2. I provvedimenti di nomina del collaudatore e di approvazione 
del certificato di collaudo ovvero di regolare esecuzione dei lavori 
competono alla Regione e sono adottati, rispettivamente, dal direttore 
della direzione competente in materia di lavori pubblici e dal 
direttore della direzione competente per l’intervento, quando si 
riferiscono a:
a) opere di competenza della Regione;
b) opere di competenza degli altri enti assistite da contributo 
regionale in capitale non inferiore al 50% del costo dell'opera, 
oppure da contributo regionale in annualità il cui importo 
capitalizzato non sia inferiore al 35% del costo dell'opera.”.
     8. Alla legge regionale 7 giugno 1980, n. 94 (Norme per 
interventi per lo smaltimento dei rifiuti) è apportata la seguente 
modifica:
a)             l’articolo 17 è abrogato;
     9. Il comma 1 dell’articolo 31 bis della l.r. 94/1980, introdotto 
dall’articolo 2 della legge regionale 14 dicembre 1983, n. 99 
(Modifiche ed integrazioni alla l.r. 7 giugno 1980, n. 94 ‘Norme per 
interventi per lo smaltimento dei rifiuti’), va inteso nel senso che i 
contributi regionali ivi previsti possono essere utilizzati dai comuni 
beneficiari anche per far fronte alle spese legali sostenute per il 
recupero obbligatorio delle spese di bonifica e di smaltimento di cui 
al comma 3 del medesimo articolo 31 bis. A tal fine le relative 
parcelle professionali sono preventivamente liquidate dal competente 
Ordine.
     10. Il termine di cui all’articolo 1 della legge regionale 22 
gennaio 1999, n. 5 (Proroga dei termini dell’art. 46 della l.r. 4 
maggio 1990 n. 28 “Modificazione ed integrazione alla l.r. 5 dicembre 
1983 n. 91 e successive modificazioni ed integrazioni concernente 
‘Disciplina dell’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale 
pubblica’”) è prorogato fino alla data di pubblicazione del 
provvedimento della Giunta di attuazione delle funzioni individuate 
dalle lettere m), n) e r) del comma 41 dell’articolo 3 della l.r 
1/2000”
     11. Fino all’entrata in vigore delle legge regionale di 
recepimento delle disposizioni di cui all’articolo 64 del decreto 
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in 
attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59) la Giunta 
regionale può sospendere l’attuazione dei piani di vendita degli 
alloggi soggetti al definitivo assetto del patrimonio di edilizia 
residenziale pubblica, autorizzati dal Consiglio regionale, ai sensi 
della legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione 
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), con l’esclusione dei 
piani di vendita degli enti locali. Non sono soggette alla predetta 
sospensione le domande di acquisto degli alloggi presentate fino 
all’entrata in vigore della presente legge. La Giunta regionale 
approva i piani di vendita degli alloggi di proprietà degli enti 
locali non soggetti al definitivo assetto del patrimonio di edilizia 
residenziale pubblica.
     12. Al fine di contribuire al raggiungimento dei propri obiettivi 
di politica ambientale, la Regione attua e promuove programmi ed 
azioni volti ad accrescere la base conoscitiva e l'informazione in 
materia ambientale, a introdurre sistemi di gestione e di produzione 
ecocompatibili, ad adottare strategie di sviluppo improntate a criteri 
di sostenibilità ambientale. In conformità alle previsioni del 
Documento di programmazione economico-finanziaria regionale, sono 
finanziati lo sviluppo di strumenti di sostenibilità ambientale, 
l'incentivazione di sistemi di gestione ambientale da parte di 
organizzazioni pubbliche e private, l'adozione di Agende 21 locali e 
dei relativi programmi d'azione.
      13.      Alla legge regionale 19 gennaio 1973, n. 6 (Interventi di 
competenza regionale in materia di opere pubbliche, porti e vie 
navigabili) è apportata la seguente modifica:
a)             dopo il primo comma dell’articolo 3 sono inseriti i seguenti 
commi secondo e terzo:
     “Al fine di assicurare lo sviluppo di tutte le vie navigabili, la 
Regione provvede altresì ad assicurare la promozione della navigazione 
interna e a garantire la sicurezza e la vigilanza.”
     “La Regione realizza gli interventi di cui ai commi precedenti 
anche tramite gli enti locali, loro gestioni associate o aziende 
dipendenti ai sensi del d.lgs 267/2000.”.
     14. Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 4 della legge 
15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della 
Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), 
degli articoli 8, 9, 12, 18 e 19 del decreto legislativo 19 novembre 
1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di 
funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma 
dell’articolo 4, comma 4, della l. 15 marzo 1997, n. 59) e 
dell’articolo 9, comma 4, della legge 7 dicembre 1999, n. 472 
(Interventi nel settore dei trasporti) la Regione introita le risorse 
statali da destinare alla copertura dei costi relativi ai contratti di 
servizio e di programma per lo svolgimento dei servizi ferroviari di 
interesse regionale.
     15. Per l’anno 2001 l’ammontare complessivo delle spese di cui al 
comma 14 è determinato, ai sensi dei decreti del Presidente del 
Consiglio dei Ministri del 16 novembre 2000, in attuazione 
dell’articolo 12 del d.lgs 422/1997, in lire 647.596.400.000 (Euro 
334.455.628,61), di cui lire 588.724.000.000 (Euro 304.050.571,46) 
assicurate dai trasferimenti dello Stato a copertura dell’importo dei 
contratti e lire 58.872.400.000 (Euro 30.405.057,15) quale IVA 
calcolata applicando l’aliquota del 10% alla cui copertura concorrono 
risorse statali per una quota parte stimata in lire 56.072.400.000 
(Euro 28.958.977,83), ai sensi dell’articolo 2 del decreto del 
Ministero dell’interno del 22 dicembre 2000 in attuazione 
dell’articolo 9, comma 4, della legge 472/1999.
     16. Per la differenza stimata, pari a lire 2.800.000.000 (Euro 
1.446.079,32), tra le spese complessive relative all’IVA e la quota 
parte coperta dalle risorse trasferite dallo Stato, si provvede con 
risorse regionali.
     17. All’avvenuto trasferimento da parte dello Stato di maggiori 
risorse per la copertura delle spese relative all’IVA sui contratti di 
cui al comma 14, la Regione provvede al recupero delle risorse 
anticipate.

  
  

Riferimenti Normativi ATTIVI

ABROGAZIONE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 94 del 1980 Articolo 17

ABROGAZIONE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 40 del 1994 Articolo 4

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 6 del 1973 Articolo 3

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 70 del 1983 Articolo 37

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 70 del 1983 Articolo 38

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 23 del 1984 Articolo 1

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 23 del 1984 Articolo 2

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 53 del 1984 Articolo 1

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 53 del 1984 Articolo 2

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 6 del 1989 Articolo 34

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 54 del 1990 Articolo 5

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 54 del 1990 Articolo 21

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 40 del 1994 Articolo 1

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 40 del 1994 Articolo 2

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 40 del 1994 Articolo 3

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 40 del 1994 Articolo 5

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 40 del 1994 Articolo 6

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 40 del 1994

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 21 del 1998 Articolo 2

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 5 del 1999 Articolo 1

AGGIUNTA:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 6 del 1989 Articolo 34

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Decreto Ministeriale del 2000

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Decreto Ministeriale Numero 2 del 2000

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 21 del 1974

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 32 del 1980

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 94 del 1980 Articolo 31

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 70 del 1983 Articolo 36

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 99 del 1983 Articolo 2

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 58 del 1984

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 76 del 1989 Articolo 3

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 28 del 1990 Articolo 46

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 20 del 1992

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 21 del 1998

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 1 del 2000 Articolo 3

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 319 del 1976

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 917 del 1986 Articolo 12

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 13 del 1989

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 13 del 1989 Articolo 9

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 183 del 1989

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 183 del 1989 Articolo 17

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 560 del 1993

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 36 del 1994

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 109 del 1994 Articolo 37

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 59 del 1997 Articolo 4

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 422 del 1997 Articolo 8

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 422 del 1997 Articolo 9

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 422 del 1997 Articolo 12

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 422 del 1997 Articolo 18

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 422 del 1997 Articolo 19

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 112 del 1998 Articolo 64

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 415 del 1998 Articolo 11

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 152 del 1999

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 152 del 1999 Articolo 44

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 152 del 1999

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Legge Statale Numero 152 del 1999

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RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 472 del 1999 Articolo 9

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 267 del 2000

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